La Commissione europea ha inflitto alle società Delivery Hero SE e Glovoapp23 SA un’ammenda complessiva di 329 milioni di euro per aver costituito un cartello nel mercato dei servizi di consegna online. La decisione è degna di nota sotto diversi aspetti: da un lato per le implicazioni in materia di diritto del lavoro, dall’altro per quanto riguarda la gestione delle partecipazioni di minoranza in società concorrenti.
Struttura del cartello e accordi centralizzati
Tra il 2018 e il 2022, le due piattaforme hanno coordinato il proprio comportamento sul mercato attraverso tre accordi fondamentali. Nel loro insieme, tali accordi hanno limitato in modo significativo la concorrenza nel mercato dei servizi di consegna online:
- Non è previsto il bracconaggio dei dipendenti: Inizialmente, ciò era stato sancito nell’ambito dell’accordo tra soci in occasione dell’acquisizione di una partecipazione di minoranza da parte di Delivery Hero in Glovo. Da ciò si è sviluppato un accordo di non reclutamento completo. In tale accordo, le società si sono impegnate a non reclutare attivamente i dipendenti dell’altra società. L’accordo non era limitato ai dirigenti, ma è stato esteso a gran parte del personale. In questo modo è stata sistematicamente impedita la concorrenza per l’acquisizione di personale qualificato.
- Scambio di informazioni sensibili per la concorrenza: In diversi casi, le due società si sono scambiate dati riservati relativi a prezzi, strutture dei costi, strategie commerciali e piani operativi. Tali informazioni hanno consentito un coordinamento strategico del comportamento di mercato, impedendo l’adozione di decisioni economiche indipendenti. Soprattutto in mercati dinamici come quello delle piattaforme digitali, un simile scambio di informazioni può portare rapidamente a un accordo di mercato di fatto.
- Condivisione del mercato nel SEE: Inoltre, Delivery Hero e Glovo hanno concordato di evitare sovrapposizioni geografiche delle loro attività nello Spazio economico europeo (SEE). Ciò significa che ciascuna delle due società rinuncerà a una strategia di ingresso nel mercato qualora l’altro operatore sia già attivo in un determinato mercato nazionale. Anche in caso di potenziali nuovi ingressi sul mercato, le società si sono coordinate per evitare una situazione di concorrenza diretta. Questa ripartizione territoriale si è di fatto tradotta in un monopolio territoriale e ha privato i consumatori di diversi paesi della possibilità di scelta.
Partecipazione di minoranza per nascondere accordi di cartello
La valutazione giuridica della Commissione europea si basa in modo determinante sull’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e sull’articolo 53 dell’Accordo SEE. Tali disposizioni vietano gli accordi tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
La Commissione qualifica gli accordi stipulati tra Delivery Hero e Glovo come „infrazione unica e continuata” a tali norme. Tale qualificazione si basa sul collegamento sistematico dei tre comportamenti (accordi di non reclutamento, scambio di informazioni e ripartizione del mercato) in un piano complessivo anticoncorrenziale coerente. Il fatto che tali pratiche si siano protratte per diversi anni e abbiano interessato l’intero territorio dello Spazio economico europeo sottolinea la gravità della violazione.
Nel procedimento antitrust, la Commissione europea ha anche valutato dal punto di vista giuridico il ruolo di una partecipazione di minoranza in un’impresa concorrente. Sebbene l’acquisizione di una partecipazione di minoranza sia di per sé consentita dal diritto antitrust, nel caso in esame tale partecipazione è servita come strumento per facilitare e occultare le concertazioni. Pertanto, era giustificato un controllo approfondito ai sensi del diritto antitrust. La decisione evidenzia che, in determinate circostanze, già i legami strutturali tra concorrenti possono contribuire alla realizzazione di un comportamento contrario al diritto antitrust.
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Azioni civili fondate sulla direttiva relativa al risarcimento dei danni in materia di antitrust
Oltre alle sanzioni di diritto pubblico imposte dalla Commissione Europea, la decisione nel caso Delivery Hero/Glovo apre ampie conseguenze di diritto civile per le parti lese. Terza parte. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea e sulla base della direttiva sul risarcimento del danno antitrust (direttiva 2014/104/UE) colpiti le imprese o i singoli possono chiedere un risarcimento danni ai tribunali nazionali.
Persone aventi diritto: Tra i potenziali ricorrenti figurano, tra l’altro, i ristoranti che hanno subito svantaggi economici a causa della limitata scelta di fornitori. Oppure i lavoratori la cui mobilità professionale e le cui possibilità di guadagno sono state limitate dall’accordo “no-poach”.
Facilitazione delle prove: La decisione della Commissione ha effetto vincolante in un procedimento civile per quanto riguarda l’esistenza e l’illegittimità del comportamento anticoncorrenziale (art. 9 del regolamento n. 1/2003). Il ricorrente deve solo dimostrare l’entità del danno individuale e il nesso di causalità.
Quantificazione e ostacoli pratici: Sebbene il quadro giuridico sia Linee guida La quantificazione pratica dei danni è complessa. Sono necessarie perizie economiche, analisi di dati specifici del settore e, se necessario, l'assunzione di prove in tribunale. Tuttavia, la Direttiva sui danni antitrust offre strumenti aggiuntivi come le richieste di informazioni e la divulgazione di prove.
Applicazione collettiva della legge: In alcuni Stati membri esiste inoltre la possibilità di intentare azioni collettive tramite associazioni o strumenti di azione collettiva, il che facilita l’accesso alla giustizia, in particolare per i piccoli operatori di mercato che hanno subito un danno.
Rilevanza per la pratica della compliance
In un procedimento antitrust dell’UE, un accordo „no-poach“ è stato per la prima volta esplicitamente classificato come anticoncorrenziale. Ciò evidenzia che le aziende sono soggette agli obblighi previsti dalla normativa antitrust anche nel settore delle risorse umane. Tali accordi comportano una limitazione della mobilità dei lavoratori e una distorsione delle condizioni di mercato nella „guerra per il talento“.
La Commissione ha inoltre chiarito che una partecipazione di minoranza non costituisce di per sé una violazione delle norme antitrustViolazione rappresenta. Tuttavia, se tale partecipazione funge da strumento per lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della concorrenza o per il coordinamento di decisioni strategiche, può aprire la strada a una collusione contraria alle norme antitrust. Conformità-Persone responsabili devono pertanto garantire che, in caso di partecipazioni in società concorrenti, vengano istituite e monitorate barriere funzionali („Chinese Walls“).
Il caso dimostra però anche come le aziende possano tutelarsi attivamente. Sia Delivery Hero che Glovo hanno ammesso le accuse e hanno accettato un accordo nell’ambito della procedura di conciliazione antitrust („Settlement Procedure“). Ciò ha portato a una riduzione forfettaria dell’ammenda pari al 10 %.
Il procedimento antitrust sottolinea, non da ultimo, la crescente importanza dei sistemi di segnalazione digitali e delle attività di monitoraggio del mercato. L’indagine è stata avviata, tra l’altro, sulla base di segnalazioni provenienti da un’autorità nazionale garante della concorrenza e da informatori anonimi. Pertanto, si dovrebbe Conformità- Considerare i sistemi di segnalazione interna non solo come un obbligo di legge, ma anche come uno strumento strategico di allerta precoce.
Cogliete questa decisione come occasione per rivedere le vostre linee guida interne, le pratiche delle risorse umane e le strutture azionarie. Organizzate corsi di formazione mirati sui rischi legati al “no-poach”, sensibilizzate i vostri reparti specializzati e verificate che gli accordi tra soci esistenti non presentino insidie dal punto di vista del diritto della concorrenza.
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