Interazione tra DMA e GDPR: linee guida congiunte dell'EDPB e della Commissione UE

Nuove linee guida dell'UE: Come interagiscono DMA e GDPR.
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Aristotelis Zervos

Aristotelis Zervos, direttore editoriale di 2B Advice, unisce competenze giuridiche e giornalistiche in Protezione dei datiConformità informatica e regolamentazione dell'IA.

Con la crescente regolamentazione delle piattaforme digitali, il rapporto tra il Digital Markets Act (DMA) e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) al centro della politica digitale europea. Le linee guida comuni pubblicate nell'ottobre 2025 Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e della Commissione europea mirano a creare chiarezza giuridica per i gatekeeper e le autorità di controllo. Esse spiegano come i due atti giuridici interagiscono tra loro e come si possono evitare potenziali conflitti.

Obiettivo: DMA e GDPR Non vedere in modo isolato

La DMA mira a garantire condizioni di concorrenza eque nel mercato digitale e a limitare il potere di mercato dei cosiddetti "gatekeeper", ovvero le grandi piattaforme online. Il GDPR d'altra parte, protegge i diritti fondamentali delle persone fisiche in relazione alla Elaborazione dei dati personali. I due atti giuridici si sovrappongono quando la DMA contiene obblighi che riguardano anche il trattamento dei dati personali. Ad esempio, nel caso della combinazione dei dati, dell'interoperabilità o dell'utilizzo dei dati tra i servizi.

Il Linee guida sono volti a garantire un'applicazione coerente e standardizzata dei due gruppi di regolamenti. Esse sottolineano che le disposizioni della DMA e del GDPR non devono essere intesi in modo isolato, ma complementare e attuati in modo coordinato nella pratica.

L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i potenziali conflitti tra gli obblighi normativi della DMA e i principi di protezione dei dati della GDPR fin dall'inizio. A tal fine, si sottolinea che è necessario uno stretto coordinamento tra le autorità competenti (in particolare la Commissione europea e le autorità di controllo della protezione dei dati) per garantire interpretazioni coerenti e strategie di applicazione coerenti.

Il Linee guida dovrebbe quindi fungere da quadro di riferimento per orientare sia i gatekeeper che le autorità.

Nessuna eccezione alla GDPR dalla DMA

Un principio centrale del Linee guida è che la DMA è l'applicazione del metodo di GDPR né spostati né limitati. I gatekeeper devono pertanto continuare ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla GDPR adempimento. La DMA non può quindi creare una base giuridica indipendente per il trattamento dei dati, ma deve sempre essere in linea con i principi generali della legge sulla protezione dei dati.

Nel Linee guida sottolinea che per ogni Elaborazione dei dati personali non solo ha una base giuridica valida ai sensi dell'Art. 6 GDPR è necessario, ma che i requisiti dell'Art. 5 GDPR devono essere rigorosamente rispettati: in particolare la legalità, Trasparenza, Stanziamento di fondi, Minimizzazione dei datiaccuratezza e limitazione della conservazione. Secondo l'EDPB e la Commissione, il rispetto di questi principi è fondamentale per garantire che gli obblighi di trattamento dei dati previsti dalla DMA non portino a un'erosione dei diritti di protezione dei dati. Inoltre, il Linee guidache la DMA non è in alcun modo una lex specialis rispetto alla GDPR per essere compreso. Al contrario: il DMA deve essere GDPR essere attuate per garantire un elevato livello di protezione dei dati e di tutela dei diritti fondamentali.

Effetto reciproco tra DMA e GDPR

I due atti giuridici sono descritti come complementari. Mentre la DMA persegue principalmente il diritto della concorrenza e gli obiettivi orientati al mercato, il GDPR garantire la tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, il diritto alla protezione dei dati. Nella Linee guida questi diversi obiettivi non sono considerati in contraddizione, ma si sostengono a vicenda. La DMA può essere pienamente efficace solo se i suoi obblighi sono in linea con i principi di protezione dei dati della Convenzione. GDPR stand.

In definitiva, entrambi gli insiemi di norme servono a rafforzare la fiducia, l'equità e la responsabilità nell'ecosistema digitale. L'EDPB sottolinea che l'applicazione coerente di entrambe le norme è fondamentale per evitare doppie regolamentazioni, decisioni contraddittorie e deficit di applicazione. Il coordinamento tra le autorità preposte alla concorrenza e alla protezione dei dati svolge quindi un ruolo centrale.

Architettura di applicazione comune

Il Linee guida prevedere una cooperazione stretta e strutturata tra le autorità di controllo della protezione dei dati e la Commissione europea, responsabile dell'applicazione della DMA. Questa cooperazione dovrebbe avvenire attraverso canali formali e informali e garantire un continuo scambio di informazioni, l'armonizzazione delle procedure e l'applicazione coerente della legge. L'EDPB raccomanda pertanto l'istituzione di meccanismi di coordinamento operativo: 

  • gruppi di lavoro congiunti,
  • consultazioni regolari e
  • comunicazione anticipata in caso di sovrapposizioni tra DMA e GDPR.


Inoltre, il Linee guidache l'assistenza reciproca ai sensi dell'art. 61 GDPR e la possibilità di misure congiunte ai sensi dell'art. 62 GDPR può servire da modello per creare sinergie nell'applicazione delle norme. Ciò dovrebbe garantire che le considerazioni relative alla protezione dei dati e al diritto della concorrenza non siano considerate in modo isolato, ma integrato. L'obiettivo è che entrambi i livelli di autorità - la Commissione europea e le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati - stabiliscano un sistema di applicazione coerente ed efficace. Ciò dovrebbe evitare incongruenze giuridiche e aumentare la certezza del diritto per le aziende. A lungo termine, questo approccio mira a sviluppare un quadro di governance europeo standardizzato per la regolamentazione digitale.

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DMA e GDPREsempi pratici e costellazioni di casi

Il Linee guida descrivono anche situazioni specifiche in cui gli obblighi derivanti dalla DMA e dalla GDPR sovrapposizione. Questi scenari evidenziano le tipiche aree di conflitto tra il diritto della concorrenza e i requisiti di protezione dei dati. I casi di studio forniscono ai gatekeeper, alle autorità di vigilanza e ai terzi interessati una guida pratica. Essi riguardano sia le sfide tecniche che quelle organizzative e mostrano come Conformità possono essere implementati in ecosistemi digitali complessi:

  • Combinazione di dati provenienti da più servizi un gatekeeper (ad esempio, social media e motore di ricerca): In questo caso, oltre all'obbligo di DMA, un valido Consenso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a GDPR sono disponibili.
  • Obblighi di interoperabilità (ad esempio, la compatibilità con i messaggeri): I gatekeeper devono garantire che i principi di protezione dei dati, come ad esempio Minimizzazione dei dati e Stanziamento di fondi sono rispettati.
  • Accesso ai dati da parte di terziSe il DMA consente a terzi di accedere ai dati, il gatekeeper è ancora responsabile di garantire interfacce e meccanismi di controllo conformi alla protezione dei dati.

Valutazione legale DMA vs. DMA GDPR

Il Linee guida chiarire: la DMA non crea le proprie giustificazioni per il Elaborazione dati personali e non agisce come lex specialis verso il GDPR. Qualsiasi trattamento dei dati nel contesto della DMA rimane soggetto all'art. 5. GDPR (in particolare la legalità, Stanziamento di fondi, Minimizzazione dei datilimitazione della conservazione) e ad un'adeguata base giuridica in conformità all'art. 6 GDPR vincolato.

Nel complesso, la DMA è efficace come regime di correzione del mercato solo se viene interpretata e attuata nel rispetto dei diritti fondamentali. Il Linee guida sanciscono questo aspetto attraverso il requisito dell'interpretazione compatibile, attraverso i requisiti di cooperazione tra la Commissione e le autorità di controllo della protezione dei dati e sottolineando il principio del "ne bis in idem". In pratica, ciò significa una progettazione integrata della conformità per i gatekeeper, con una rigorosa separazione delle finalità e dell'archiviazione dei dati tra i servizi, flussi di consenso documentati, cruscotti di revoca e trasparenza (anche per quanto riguarda gli elenchi dei destinatari), una solida protezione e sicurezza dei dati. AnonimizzazioneDSFA per gli scenari ad alto rischio e governance API, che fa rispettare tecnicamente i limiti di legge.

Un punto interessante riguarda la verifica della base giuridica: se la DMA prevede l'obbligo di rilasciare i dati, ciò non significa automaticamente che la Elaborazione secondo il GDPR è ammissibile. Richiede sempre una giustificazione indipendente ai sensi della legge sulla protezione dei dati.

Interazione tra la legge sulla concorrenza e quella sulla protezione dei dati

Il Linee guida sono stati aperti al pubblico Consultazione e saranno finalizzati una volta completata la fase di consultazione. Si tratta di un'importante opportunità per le aziende di adeguare le proprie strutture di conformità. Anche le autorità nazionali per la protezione dei dati saranno Linee guida più strettamente coinvolti nel monitoraggio del DMA.

Con l'articolazione Linee guida il Comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione europea hanno compiuto un passo importante per chiarire l'interazione tra la legge sulla concorrenza e quella sulla protezione dei dati.

Sebbene la DMA crei nuovi obblighi per le piattaforme di grandi dimensioni, la GDPR rimane il punto di riferimento centrale per il Elaborazione dei dati personali. In futuro, le aziende dovranno integrare entrambe le normative per evitare il rischio di sanzioni e conflitti legali.

Fonte: Linee guida sull'interazione tra DMA e GDPR

Aristotelis Zervos è direttore editoriale di 2B Advice, avvocato e giornalista esperto di protezione dei dati, GDPRconformità informatica e governance dell'IA. Pubblica regolarmente articoli di approfondimento sulla regolamentazione dell'IA, sulla conformità al GDPR e sulla gestione del rischio. Per saperne di più su di lui, visitate il sito Pagina del profilo dell'autore.

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