Quando le aziende segnalano i crediti insoluti alle agenzie di credito come Schufa, devono procedere con molta attenzione: Se il credito principale e il credito secondario non possono essere chiaramente separati, ciò può costituire una trasmissione di dati non autorizzata e quindi un'infrazione. Violazione contro il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). La decisione è stata presa dal Tribunale superiore dello Schleswig-Holstein (rif.: 17 U 2/24).
Voce negativa con Schufa
Un uomo ha contestato una segnalazione negativa da parte di una società di recupero crediti presso la Schufa. Il credito segnalato derivava da un contratto di fornitura di energia elettrica che era stato risolto senza preavviso a causa di morosità. Il credito comprendeva tuttavia anche crediti accessori, quali le spese di sollecito e di bonifico, la cui fondatezza giuridica era controversa. Inoltre, il ricorrente ha contestato di aver mai ricevuto una regolare comunicazione relativa alla segnalazione.
Nella causa intentata presso il Tribunale Regionale (LG) di Kiel, l'uomo ha chiesto, tra le altre cose, la Cancellazione dell'iscrizione negativa nella Schufa e almeno 5.000 euro di indennizzo ai sensi dell'art. 82 GDPR. Il tribunale regionale gli ha riconosciuto un risarcimento di 500 euro e ha ordinato alla società di recupero crediti di revocare l'iscrizione negativa nei confronti di Schufa. La società di recupero crediti ha presentato ricorso contro la sentenza di primo grado.
Le informazioni necessarie per il calcolo del punteggio devono essere corrette
La Corte d'appello ha esaminato in particolare i requisiti giuridici relativi alla legittimità delle segnalazioni alla Schufa:
Ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f GDPR è il Elaborazione Il trattamento dei dati personali è lecito solo se esiste un interesse legittimo che non superi gli interessi dell'interessato. Questa ponderazione è stata effettuata tenendo conto dei criteri della Sezione 31 (2) del BDSG.
A tal proposito, la Corte d’Appello dello Schleswig-Holstein afferma: „L’informazione relativa a un credito esigibile non estinto in conformità al contratto è tuttavia rilevante ai fini della tutela in modo analogo alla determinazione di un punteggio di credito. Anche i punteggi di affidabilità creditizia costituiscono informazioni sensibili su una persona, che forniscono indicazioni sulla sua capacità o disponibilità di pagamento. Inoltre, ciò risulta già dalla finalità dell’articolo 31 della BDSG, volta a tutelare i rapporti commerciali in materia di scoring e informazioni sulla solvibilità, nonché dall’assenza di una normativa specifica in materia di Trasmissione dei dati personali, in quanto il legislatore presuppone tacitamente che solo i dati che soddisfano i requisiti di cui al § 31, comma 2, della BDSG possano essere trasmessi legittimamente e utilizzati per il calcolo dei punteggi di rischio.“
Il tribunale ha chiarito che i crediti accessori, quali le spese di sollecito o gli interessi di mora, non consentono di trarre le stesse conclusioni in merito alla solvibilità o alla disponibilità a pagare di un debitore rispetto al credito principale. La presentazione di una richiesta di insinuazione al passivo che comprenda tali voci e non sia chiaramente limitata al credito principale è illegittima.
Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, primo periodo, n. 5 della BDSG, il debitore deve inoltre essere informato, prima dell’inserimento dei dati, di una possibile segnalazione alla Schufa. Poiché non è stato possibile dimostrare nemmeno la ricezione dei relativi solleciti, la segnalazione era illegittima.
Risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82 GDPR
Sebbene la registrazione fosse illegale, il tribunale non ha ritenuto che il danno morale fosse stato sufficientemente dimostrato. Il ricorrente non sarebbe riuscito a dimostrare in modo plausibile che la registrazione fosse stata la causa del rifiuto di stipulare il contratto o dei problemi di solvibilità.
Suggerimento di lettura: Sentenza della Schufa sulle informazioni creditizie
Significato della sentenza Schufa
La sentenza inasprisce i requisiti a cui devono attenersi le imprese in materia di Trasmissione di dati alle agenzie di credito. Vanno sottolineati in particolare i seguenti punti:
- Obblighi di verifica più rigorosi nella composizione dei crediti
Le imprese devono garantire che vengano segnalati solo quei crediti che consentono di trarre conclusioni sull'affidabilità creditizia. - Requisiti di documentazione per la notifica
La ricezione di indicazioni relative a una possibile domanda di registrazione deve essere accuratamente documentata, poiché in caso contrario la domanda di registrazione è impugnabile. - Effetti della prescrizione
La continua segnalazione di crediti già prescritti è ammessa solo a condizioni molto restrittive, poiché ciò lede in modo significativo gli interessi meritevoli di tutela dell’interessato.
La sentenza della Corte regionale superiore dello Schleswig-Holstein è un'importante pietra miliare che incoraggia le aziende a gestire i dati personali in modo responsabile e a prestare molta attenzione alle norme sulla protezione dei dati. GDPR e il BDSG. Il documento dimostra che la legge sulla protezione dei dati non serve solo a proteggere gli interessati, ma specifica anche i requisiti per gli operatori economici.
Fonte: Sentenza del Tribunale superiore dello Schleswig-Holstein Ref.: 17 U 2/24 del 24.11.2024





