La sentenza del Tribunale fiscale federale (BFH) del 14 gennaio 2025 (caso n. IX R 25/22) tratta un caso importante sull'interpretazione dell'articolo 15 del GDPR. Riguarda la questione se il responsabile del trattamento possa rifiutare di fornire informazioni a causa di uno "sforzo sproporzionato".
Ufficio delle imposte: sforzo sproporzionato non ragionevole
Il ricorrente è un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni (Z-AG) ed era anche coinvolto in una società atipica inattiva collegata (Z-atypisch still). Nella sua funzione di membro del consiglio di amministrazione e a causa della sua partecipazione finanziaria, si riteneva interessato dal trattamento dei dati dell'ufficio delle imposte. Il ricorrente ha quindi richiesto all'ufficio delle imposte informazioni complete su tutti i dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 15 del GDPR.
L'ufficio delle imposte ha inizialmente inviato alcuni prospetti con i dati di base, i dati di accertamento e gli eData. Tuttavia, secondo il ricorrente, questa trasmissione era incompleta. Il suo rappresentante autorizzato ha obiettato che non erano stati forniti tutti i documenti disponibili presso l'ufficio delle imposte e che dovevano essere presentati ai sensi dell'art. 15 del GDPR. Ciò ha indotto l'AF a interpretare la richiesta come una richiesta di accesso completo agli archivi, che è stata concessa al ricorrente. Tuttavia, il ricorrente ha successivamente chiarito che la sua richiesta riguardava esplicitamente la fornitura di dati personali ai sensi dell'art. 15 del GDPR.
Nonostante le ripetute richieste, l'Agenzia delle Entrate ha mantenuto la propria posizione, sostenendo che sarebbe stato irragionevole aspettarsi l'invio integrale dei dati personali a causa dello sforzo sproporzionato richiesto. Nell'ambito del procedimento, il ricorrente ha chiesto anche un risarcimento di 450 euro per le spese sostenute in relazione all'ispezione dei file.
Sforzo sproporzionato: ecco come si è pronunciato il Tribunale Federale Fiscale
La Corte Federale Fiscale si è pronunciata a favore del ricorrente e ha dichiarato che:
- Il responsabile del trattamento non può rifiutare il diritto all'informazione ai sensi dell'art. 15 GDPR con l'argomentazione che fornire le informazioni comporterebbe uno sforzo sproporzionato.
- Una richiesta di informazioni non può essere considerata eccessiva solo perché non contiene un limite di tempo o di fatto.
- Il ricorrente ha inoltre diritto a una copia dei dati personali trattati ai sensi dell'art. 15 par. 3 GDPR.
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La fornitura di informazioni non dipende dal test di proporzionalità
Nel suo ragionamento, il tribunale ha sottolineato che il GDPR non contiene alcuna disposizione che consenta a un responsabile del trattamento di rifiutare un diritto all'informazione sulla base del fatto che richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Mentre l'art. 14 par. 5 lett. b GDPR prevede espressamente la possibilità di rinunciare all'obbligo di fornire informazioni in determinate condizioni a causa di uno sforzo sproporzionato, tale restrizione è completamente assente in relazione al diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 GDPR.
Secondo il tribunale, non esiste quindi un principio generale in base al quale la fornitura di informazioni ai sensi dell'articolo 15 del GDPR possa essere subordinata a un test di proporzionalità. Il BFH ha sottolineato che il diritto all'informazione è un diritto centrale dell'interessato a garantire la trasparenza e il controllo sui propri dati personali. Questo diritto non può essere limitato dalle sfide organizzative o logistiche che il responsabile del trattamento deve affrontare.
Il tribunale ha inoltre fatto riferimento alla particolare importanza della fornitura di copie ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del GDPR. In tal modo, ha chiarito che la possibilità di consultare i file non deve essere equiparata all'adempimento del diritto alla copia. Mentre l'accesso al file fornisce solo una visione temporanea delle informazioni, la fornitura di una copia consente all'interessato di avere accesso permanente ai propri dati personali. La copia deve contenere tutti i dati personali pertinenti e non deve essere incompleta o selettiva.
Inoltre, il tribunale ha sottolineato che una richiesta di informazioni non deve essere classificata come eccessiva semplicemente perché il richiedente non ha formulato alcuna restrizione fattuale o temporale nella sua richiesta. L'articolo 15 del GDPR garantisce un diritto di accesso completo che si estende a tutti i dati personali trattati dal responsabile del trattamento. Questo è l'unico modo per l'interessato di ottenere informazioni sul trattamento dei propri dati e di verificarne la legittimità.
In conclusione, il tribunale ha chiarito che la parte responsabile ha l'obbligo speciale di fornire motivazioni in caso di richiesta presumibilmente eccessiva e che il rifiuto di tale richiesta può essere giustificato solo a condizioni rigorose.
Rilevanza e significato pratico
La sentenza rafforza in modo significativo i diritti degli interessati ai sensi del GDPR. In futuro, i responsabili del trattamento non potranno più utilizzare l'argomento dello "sforzo sproporzionato" per rifiutarsi di fornire informazioni complete.
Ciò significa che le aziende e le autorità hanno un maggiore dovere di diligenza nel gestire le richieste ai sensi dell'art. 15 del GDPR. Gli enti responsabili devono implementare misure idonee per l'efficiente adempimento di tali richieste in una fase iniziale, soprattutto in caso di pool di dati complessi.
La sentenza sottolinea anche l'importanza della chiara distinzione tra informazioni complete e la semplice possibilità di accedere ai file. I responsabili della protezione dei dati e i responsabili della conformità devono tenere conto di questa differenziazione nella pratica per agire in modo legalmente conforme.
Fonte: Tribunale fiscale federale, sentenza del 14.01.2025, Rif. IX R 25/22
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