Può succedere spesso: un tribunale emette una sentenza e il caso in questione riguarda i dati personali o il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Forse anche il cittadino medio non riesce a comprendere la sentenza del giudice. Proprio quando i media riportano una decisione del genere, è possibile che anche a lei venga chiesto un parere in merito. In alcuni casi, potrebbero volere da lei una valutazione su come interpretare tale decisione.
Quando si tratta di decisioni „strane“: i media non hanno sempre ragione
Anche nel caso delle sentenze giudiziarie, i titoli dei giornali garantiscono una maggiore diffusione. Spesso le decisioni „scioccanti“ vengono riassunte nelle „breaking news“ e una sentenza, che spesso si estende su molte pagine, viene ridotta a una sola frase. Ciò comporta solitamente diversi problemi: in alcuni casi, il riassunto si basa esclusivamente su un comunicato stampa del tribunale. Se le motivazioni della sentenza non sono ancora disponibili, un comunicato stampa può tralasciare proprio i punti decisivi. Inoltre: non tutti i giornalisti hanno una formazione giuridica e sono in grado di riportare correttamente una sentenza. Pertanto, proprio quando le motivazioni di una sentenza non sono ancora disponibili, spesso è opportuno attendere prima di esprimere un giudizio. Solo allora è possibile valutare la questione.
Il problema generale: concetti giuridici indeterminati
Disposizioni di legge quali, ad esempio, la GDPR sono per lo più piene di concetti giuridici vaghi. Si tratta di presupposti, termini o nessi che, al massimo, a prima vista sembrano chiari e inequivocabili. Ma a un esame più attento, è del tutto possibile avere interpretazioni diverse su ciò che il legislatore intendeva dire. Questo problema non riguarda solo voi, ma anche le autorità di vigilanza e i tribunali. Si pensi, ad esempio, al caso dell’utilizzo delle dashcam nelle automobili. Se la relativa Elaborazione Il trattamento dei dati personali da parte di persone fisiche nell'ambito di attività esclusivamente personali o familiari, se fosse il caso, GDPR in realtà non applicabile (cfr. art. 2, comma 2, lettera c) GDPR). Tuttavia, le autorità di vigilanza, ad esempio, ritengono che la Elaborazione non sussiste più esclusivamente per tali attività, qualora i dati debbano essere utilizzati anche a fini probatori in un procedimento giudiziario.
Anche per i tribunali vale la regola: molto dipende dall’interpretazione
I concetti giuridici indefiniti non solo si prestano a diverse interpretazioni, ma danno anche spesso adito a controversie su quale sia il punto di vista corretto. Non è raro che tali controversie finiscano in tribunale. Tuttavia, anche in sede giudiziaria ci si avvicina al significato di una norma ricorrendo a diversi metodi interpretativi.
Tra i metodi di progettazione tipici figurano, ad esempio:
- Interpretazione grammaticale: In questo caso ci si basa sul testo e, ad esempio, sull’uso linguistico generale, giuridico o medico.
- Interpretazione sistematica: In questo caso si presume che il legislatore abbia creato e inserito la norma in modo consapevole, procedendo in maniera razionale e logica. Può essere rilevante, ad esempio, la posizione in cui si trova una norma all’interno di una legge. A tal fine si esamina la struttura sistematica del testo, con particolare attenzione alle sezioni e ai titoli.
- Interpretazione teleologica: Con questo metodo ci si chiede quale interpretazione corrisponda maggiormente allo scopo della legge o all’intenzione del legislatore.
- Interpretazione conforme alla Costituzione, alle direttive e al diritto dell’Unione europea: Ciò può essere rilevante, ad esempio, quando si esamina una disposizione della legge federale sulla protezione dei dati. Infatti, questa deve essere in linea con la GDPR stand.
Spesso anche i tribunali si trovano perplessi
Anche quando si tratta di interpretare concetti giuridici indeterminati o, ad esempio, nel contesto della GDPR anche se è possibile fare riferimento ai considerando per comprenderne il significato, ciò non significa necessariamente che tutte le ambiguità siano state chiarite dai giudici competenti. Se permangono dei dubbi, questi possono essere chiariti a livello europeo. A tal fine, il tribunale di merito sottopone le proprie questioni ai giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea. Quest’ultima risponde a tali questioni pregiudiziali, in modo che il tribunale richiedente possa pronunciare la propria sentenza sulla base delle risposte fornite.
Le decisioni non valgono per ogni singolo caso e per tutti
Anche se a volte nei notiziari viene presentato in modo diverso: in linea di principio, una sentenza vincola solo le parti coinvolte nella controversia. L’effetto vincolante sussiste „inter partes“ (tra le parti) e non „inter omnes“ (tra tutti). Inoltre, spesso dipende dalle specificità del singolo caso. Ogni caso è diverso, per cui anche in casi apparentemente simili la decisione può risultare diversa. A ciò si aggiunge il seguente aspetto: i tribunali e i giudici sono liberi nelle loro decisioni (art. 97 della Costituzione). Ciò significa che non sono obbligati a considerare una questione nello stesso modo in cui un altro tribunale l’ha già considerata in precedenza. Inoltre, i tribunali possono formarsi un’opinione in modo indipendente, valutare le prove e basare le proprie decisioni su di esse.





