Pseudonimizzazione - EDSA pubblica nuove linee guida

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha pubblicato nuove linee guida sulla pseudonimizzazione dei dati.
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Nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), il termine "Pseudonimizzazione" è stato definito per la prima volta nel diritto dell'UE e nominato come misura di protezione specifica. Nonostante la definizione giuridica, in passato si sono verificate incertezze nella pratica. Per questo motivo, il 16 gennaio il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato nuove regole. Linee guida al Pseudonimizzazione che hanno lo scopo di fornire maggiore chiarezza.

Pseudonimizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5 GDPR

Ai sensi dell'art. 4 par. 5 GDPR si intende per Pseudonimizzazione "il Elaborazione dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un soggetto specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive".

Si tratta di una misura che riduce al minimo i rischi per colpiti e aiutare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento ad adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati.

Le linee guida dell'EDPB intendono ora aiutare i responsabili del trattamento dei dati ad adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati attraverso la progettazione della tecnologia, le impostazioni predefinite favorevoli alla protezione dei dati e la sicurezza.

Obiettivi e vantaggi del progetto Pseudonimizzazione

Pseudonimizzazione riduce i rischi di protezione dei dati, come l'accesso non autorizzato o l'uso improprio, e allo stesso tempo supporta le analisi senza consentire l'identificazione diretta delle persone interessate.

Serve a ridurre al minimo i rischi di riservatezza, a rispettare il principio di earmarking e ad aumentare il livello di sicurezza. Trasparenza e sicurezza.

Tuttavia, i dati pseudonimizzati rimangono personali se le informazioni aggiuntive consentono di attribuirli. A questo proposito, l'EDPB scrive nel suo documento Linee guida"I dati pseudonimizzati che possono essere attribuiti a una persona fisica attraverso l'uso di informazioni aggiuntive devono essere considerati come informazioni su una persona fisica identificabile e sono quindi personali". Questo vale anche se i dati pseudonimizzati e le informazioni aggiuntive non sono in possesso della stessa persona.

Allo stesso tempo, l'EDSA sottolinea che la GDPR Nessun obbligo generale di Pseudonimizzazione fornire. Piuttosto, è responsabilità del Elaborazione Il titolare del trattamento ha il diritto di decidere la scelta dei mezzi per adempiere ai propri obblighi, tenendo conto del principio di responsabilità.

Suggerimento di lettura: Anonimizzazione dati personali - una guida pratica

Misure per un'efficace Pseudonimizzazione

Per garantire un'efficace Pseudonimizzazione tre misure devono essere adottate in base all'EDSA:

  1. Modifica dei dati, ad esempio eliminando gli identificatori: a tal fine, i dati devono essere modificati o convertiti.
  2. Controllo degli accessi di sistemaLe informazioni aggiuntive che consentono di assegnare i dati personali a un soggetto specifico devono essere conservate separatamente. Ciò può essere fatto utilizzando una chiave di pseudonimizzazione. Questa operazione deve essere effettuata separatamente dalle persone a cui deve essere impedita tale assegnazione.
  3. Sono Misure tecniche e organizzative devono essere adottate misure per garantire che i dati personali non possano essere attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. In particolare, deve essere impedito l'uso non autorizzato dei dati. A tal fine, è consigliabile istituire un'area di pseudonimizzazione che definisca le condizioni quadro per il trattamento dei dati.


Il Pseudonimizzazione è uno strumento flessibile per promuovere la protezione dei dati e consente ai responsabili del trattamento di rispettare i requisiti di legge, ridurre al minimo i rischi e mantenere al contempo la capacità di analizzare i dati. Tuttavia, la sua efficacia dipende in larga misura da un'attenta implementazione e analisi del contesto di trattamento.

L'EDSA dà nel nuovo Linee guida Raccomandazioni dettagliate per l'attuazione, basate su esempi pratici specifici. Il Linee guida sarà aperta al pubblico fino al 28 febbraio. Consultazione dare ai gruppi di interesse l'opportunità di commentare e tenere conto degli attuali sviluppi della giurisprudenza.

Fonte: Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati sulla Pseudonimizzazione

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